Regolazione tariffaria

L’attività di distribuzione e misura del gas naturale è regolamentata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tra le sue funzioni vi sono la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe, nonché la predisposizione delle regole per l’accesso alle infrastrutture e per l’erogazione dei relativi servizi.

Il sistema tariffario prevede in particolare che i ricavi di riferimento per la formulazione delle tariffe siano determinati in modo da coprire i costi sostenuti dall’operatore e consentire un’equa remunerazione del capitale investito. Le categorie di costi riconosciuti sono tre:

  • il costo del capitale investito netto ai fini regolatori RAB (Regulatory Asset Base) attraverso l’applicazione di un tasso di remunerazione dello stesso;
  • gli ammortamenti economico – tecnici, a copertura dei costi di investimento;
  • i costi operativi, a copertura dei costi di esercizio.

Di seguito sono riportati i principali elementi tariffari sulla base del quadro normativo (Delibera n. 570/2019/R/gas e s.m.i.)

Highlights quinto periodo di regolazione (dal 1/1/2020 al 31/12/2025)
Termine periodo di regolazione (TARIFFE)31 Dicembre 2025
Calcolo del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (RAB)Costo storico rivalutato Metodo parametrico cespiti centralizzati
Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (WACCpre-tax)Distribuzione e Misura: 6,3% anni 2020-2021
Incentivi sui nuovi investimentiRemunerazione investimenti t-1 a compensazione del time lag regolatorio dal 2013
    Fattore di efficienza (X-factor)Costi operativi distribuzione:
3,53% per le grandi imprese (PDR > 300.000)
4.79% per le medie imprese (PDR > 50.000)
6,59% per le piccole imprese (PDR < 50.000)
Costi operativi misura: 0%
Costi operativi commercializzazione: 1,57%

(*) La RAB delle società incluse nel perimetro di consolidamento, risultante dall’applicazione dei criteri adottati dall’Autorità, con rifermento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021, nell’ambito della definizione delle tariffe di riferimento, è pari a 8,2 miliardi di euro.

La Delibera n. 570/2019/R/gas, in esito al processo di consultazione sviluppato con i documenti per la consultazione n. 170/2019/R/gas e 410/2019/R/gas, ha approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025.

In particolare:

  • l’Autorità ha confermato la durata di sei anni del periodo di regolazione tariffaria, così come la suddivisione in due semi- periodi della durata di tre anni ciascuno;
  • relativamente al riconoscimento dei costi operativi, l’Autorità ha previsto che:
    1. il livello iniziale per il 2020 dei costi operativi riconosciuti sia fissato applicando eguale peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti dell’anno di riferimento 2018;
    2. il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi sia fissato pari a:
      1. per il servizio di distribuzione:
        1. 3,53%, per le grandi imprese (PDR > 300.000);
        2. 4,79%, per le medie imprese (PDR > 50.000);
        3. 6,59%, per le piccole imprese (PDR < 50.000).
      2. 0% per il servizio di misura;
      3. 1,57% per il servizio di commercializzazione.
    3. il livello del costo standard riconosciuto per ciascuna lettura di switch sia confermato, per il primo semi-periodo di regolazione, pari a 5 euro;
    4. il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/ telegestione sia confermato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per il primo semi-periodo di regolazione, con l’applicazione di un tetto e di un riconoscimento in acconto;
    5. il riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, sia confermato sulla base dei costi effettivamente sostenuti con l’applicazione di un riconoscimento in acconto.
  • relativamente al riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità ha previsto che: 
    1. l’adozione di un tetto ai riconoscimenti tariffari per gli investimenti nelle reti di distribuzione applicato alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017 sia confermata anche per il quinto periodo di regolazione, nella misura fissata con la delibera n. 704/2016/R/gas; 
    2. vengano rivisti i pesi da applicare per il riconoscimento degli investimenti in smart meter effettuati nel biennio 2020- 2021 nella misura del 30% (da 40%) per il costo standard e del 70% per il costo effettivo (da 60%) e che venga rinviata agli investimenti relativi al servizio di misura effettuati nel 2022, la revisione dei costi standard; 
    3. venga adottato un orizzonte temporale per il pieno recupero dei c.d. contributi “congelati” allineato rispetto all’orizzonte temporale di restituzione dei contributi soggetti a degrado (34 anni circa); 
    4. in relazione al riconoscimento dei costi residui dei misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con smart meter, sia fissato un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), da riconoscere alle imprese distributrici in cinque anni, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo, calcolato applicando una vita utile di 15 anni; viene anche previsto il recupero dei mancati ammortamenti per i misuratori tradizionali installati nel periodo 2012-2014 sostituiti con smart meter; 
    5. in seguito all’equiparazione del parametro ß asset per i servizi di distribuzione (0,439) e misura (da 0,502 a 0,439), il valore del tasso di remunerazione del capitale investito WACC venga fissato pari a 6,3% fino al 2021, anche per l’attività di misura; 
    6. l’introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi standard, possa trovare applicazione a partire dagli investimenti realizzati nel 2022; 
    7. le tematiche relative all’introduzione di strumenti di supporto all’innovazione nelle reti sono trattate in uno specifico documento per la consultazione la cui pubblicazione è avvenuta nel mese di febbraio 2020. 
  • relativamente alla metanizzazione della Sardegna, l’Autorità ha istituito uno specifico ambito tariffario prevedendo, per un periodo di tre anni, un meccanismo transitorio di perequazione che consente di parificare la tariffa dell’ambito sardo a quella dell’ambito meridionale; 
  • relativamente all’applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, l’Autorità ha introdotto una disciplina transitoria, prevedendo che tali reti possano essere assimilate alle reti di distribuzione interconnesse per un periodo di cinque anni previa presentazione di istanza da parte dell’impresa di distribuzione interessata.

La società ha proposto ricorso al Tar Lombardia, notificato in data 24 febbraio 2020, con cui è stata contestata la legittimità della Delibera n. 570/2019/R/gas sotto diversi profili, tra i quali la prevista riduzione dei costi operativi riconosciuti al distributore, la riduzione della remunerazione del capitale investito nell’attività di misura, la conferma del cap per gli investimenti nelle località in avviamento, la previsione di un ambito tariffario unico per la Sardegna con meccanismo perequativo limitato ai soli primi tre anni, e la previsione di un x factor costante per tutto il periodo regolatorio. Con ordinanza del 3 febbraio 2021, il TAR ha disposto una verificazione tesa a rispondere ad alcuni quesiti di particolare complessità tecnica, rilevanti ai fini della definizione del giudizio. Nell’ambito delle attività di verificazione, i consulenti di parte hanno avuto modo di esaminare, tra l’altro, i dati dei conti annuali separati utilizzati da ARERA per l’adozione delle disposizioni regolatorie contestate. Le operazioni di verificazione dovranno improrogabilmente concludersi entro il 30 marzo 2022. L’udienza di merito è fissata al 21 aprile 2022.

La Delibera n. 106/2020/R/gas ha rideterminato le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2018, sulla base delle richieste di rettifica dei dati da parte di alcune imprese distributrici. La Delibera ha inoltre rideterminato le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura per l’anno 2018 per le località con anno di prima fornitura a partire dal 2017, sulla base di quanto previsto dalla delibera 570/2019/R/gas, in relazione al tetto all’ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento. In particolare, per gli avviamenti 2017, l’Autorità non ha più previsto l’applicazione del tetto all’ammontare dei costi riconosciuti che vengono pertanto remunerati sulla base dei costi effettivamente sostenuti. La Delibera n. 107/2020/R/gas ha determinato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2019, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno 2018.

La Delibera n. 596/2020/R/gas ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2021. La Delibera ha inoltre determinato i valori espressi in euro/punto di riconsegna, validi per l’anno 2021, delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione misura e commercializzazione, nonché della componente a copertura dei costi di capitale centralizzati. La Delibera n. 117/2021/R/gas ha determinato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2020, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno 2019.

La Delibera n. 122/2021/R/gas ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2021, sulla base dei dati patrimoniali preconsuntivi relativi all’anno 2020, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della RTDG.

La Delibera n. 287/2021/R/gas ha modificato l’articolo 57, comma 1, della RTDG, al fine di omogeneizzare i criteri per la dismissione a fini regolatori dei misuratori tradizionali sostituiti in applicazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas di cui alla deliberazione 631/2013/R/ gas, come successivamente modificata e integrata. La Delibera stabilisce che, indipendentemente dalla classe di appartenenza del misuratore tradizionale sostituito, le dismissioni effettuate in applicazione delle Direttive smart meter siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione (c.d. FIFO regolatorio).

La Delibera n. 413/2021/R/gas ha approvato gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza per l’anno 2019.

La Delibera n. 414/2021/R/gas ha accolto la richiesta di riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/ telegestione e ai concentratori, sostenuti dalla ex società Napoletana Gas per l’anno 2017, non approvati con la precedente delibera n. 568/2020/R/gas, in quanto oggetto di approfondimenti da parte dell’Autorità.

La Delibera n. 559/2021/R/gas ha determinato gli importi a recupero dei mancati ammortamenti (c.d. IRMA) per i gruppi di misura tradizionali di calibro G4 e G6 sostituiti con gli smart meter gas in applicazione delle Direttive smart meter. La delibera ha rideterminato le tariffe di riferimento per gli anni tariffari dal 2015 al 2020, in applicazione delle nuove disposizioni relative alle modalità di dichiarazione delle dismissioni dei gruppi di misura tradizionali di calibro G4 e G6 sostituiti con smart meter.

La Delibera n. 575/2021/R/gas ha chiuso il procedimento, avviato con la delibera n. 141/2021/R/gas, per l’attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 341/2021 confermando l’adozione di un tasso di recupero di produttività (x-factor) costante (anziché decrescente con décalage) nel primo semi-periodo 2014-2016 del quarto periodo di regolazione, mantenendo pertanto la formulazione dell’articolo 11, comma 1, della RTDG 2014-2019 in vigore fino al 31 dicembre 2016, approvata con la delibera n. 367/2014/R/gas.

La Delibera n. 614/2021/R/gas, in esito al processo iniziato con i documenti per la consultazione n. 308/2021/R/gas e 488/2020/R/gas, ha approvato i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027) e, sulla base dell’andamento congiunturale, ha effettuato l’aggiornamento infra-periodo dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas. Il 2PWACC è diviso in due sub-periodi, ciascuno di durata triennale. Pur mantenendo una frequenza di aggiornamento triennale dei parametri relativi al contesto macroeconomico e fiscale, l’Autorità ha introdotto un meccanismo di aggiornamento annuale (almeno per il primo triennio) delle variabili macroeconomiche, qualora l’effetto cumulato dell’aggiornamento dei parametri comporti una variazione del WACC al di sopra di una soglia di 50 bps. Per il servizio di distribuzione e misura del gas, il valore del WACC a partire dall’anno 2022 viene fissato pari al 5,6%, in termini reali pre-tasse.

La Delibera n. 620/2021/R/gas ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2022. La Delibera ha inoltre determinato i valori espressi in euro/punto di riconsegna, validi per l’anno 2022, delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione misura e commercializzazione, nonché della componente a copertura dei costi di capitale centralizzati.

Inoltre, la Delibera:

  • estende all’anno 2022, il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto per le reti isolate, in attesa della conclusione del procedimento per la definizione di un meccanismo di gradualità a tutela dei clienti finali connessi a tali reti isolate di gas naturale, avviato con la delibera n. 634/2021/R/gas;
  • prevede l’attivazione del tasso di variazione a copertura di eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, fissandolo in misura pari a 0,9%, per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche del quadro tributario a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle disposizioni in materia di canone unico patrimoniale di concessione; ||prevede che i costi relativi al canone unico sostenuti dalle imprese nell’anno 2021 siano inclusi nelle determinazioni delle tariffe di riferimento definitive 2021 e riconosciuti attraverso i meccanismi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione.

La Delibera n. 634/2021/R/gas ha posticipato al 30 aprile dell’anno t la pubblicazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative all’anno t e al 31 marzo dell’anno t+1 la pubblicazione delle tariffe di riferimento definitive relative all’anno t.

Qualità e sicurezza del servizio di distribuzione e misura del gas

Con la Delibera n. 74/2021/S/gas del 2 marzo 2021, l’Autorità ha irrogato a Italgas Reti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500.000 euro, ritenendo che la società abbia violato alcune disposizioni della Regolazione della Qualità dei servizi di Distribuzione e misura del Gas per il periodo 2014- 2019, relativamente al servizio di pronto intervento relativo all’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “Castelnuovo Magra”, gestito dalla stessa. Italgas Reti, in data 19 aprile 2021, ha impugnato predetta delibera e, allo stato, si è in attesa della fissazione dell’udienza.

Con la Delibera n. 232/2021/R/gas del 1° giugno 2021, l’Autorità ha disposto un riconoscimento in acconto sull’importo complessivo netto dei premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2018, spettanti alle imprese distributrici che abbiano dato il proprio benestare nei termini previsti, in misura pari all’80%.

Con la Delibera n. 596/2021/R/gas del 21 dicembre 2021, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2018. In particolare, per le società controllate e collegate a Italgas S.p.A., l’ammontare complessivo netto (premi e penalità totali) spettante per le componenti odorizzazione e dispersioni è pari a: i) 8.051.340 euro per Italgas Reti; ii) 864.165 euro per Toscana Energia e iii) 32.496 euro Metano Sant’Angelo Lodigiano. Per Umbria Distribuzione Gas, l’ammontare complessivo da corrispondere alla CSEA a titolo di saldo è invece negativo, pari a 29.430 euro.

Regolazione commerciale del servizio di distribuzione e misura del gas

Con la Delibera n. 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, l’Autorità ha definito, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali gas e idrico per disagio economico, in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema “a domanda”. Il riconoscimento automatico del bonus sociale gas ha una durata di 12 mesi e le modalità applicative tengono conto dell’entrata in operatività del Sistema Informativo Integrato (SII) per incrociare le forniture dirette e i dati personali di un nucleo familiare ISEE, ricevuti dall’INPS, con quelli riportati nel proprio Registro Centrale Ufficiale, al fine di individuare un PDR nella titolarità di uno dei componenti del nucleo.

Con la Delibera n. 191/2021/R/com del 11 maggio 2021, l’Autorità ha aggiornato il sistema di monitoraggio retail prevedendo che i dati di base, rinvenibili dal SII, siano rilevati dagli switching nel settore del gas e dalle informazioni afferenti alla consistenza dei punti di riconsegna serviti nell’ambito del servizio di tutela e nel mercato libero.

Con la Delibera n. 257/2021/R/com del 22 giugno 2021, l’Autorità ha integrato e modificato la Delibera n. 63/2021/R/com sopra citata, in materia di modalità per la liquidazione di quote dei bonus sociali 2021 già maturate, di obblighi informativi ai clienti finali in capo agli operatori e di bonus sociale per disagio fisico. In particolare, per i clienti diretti del settore del gas naturale, nel caso in cui l’utente associato al PDR nel periodo di agevolazione non sia il medesimo utente associato al PDR nel momento dell’individuazione della fornitura agevolabile, le imprese di distribuzione sono tenute a riconoscere i ratei pregressi dei bonus sociali 2021 in un’unica soluzione all’utente associato alla fornitura per il periodo pregresso e a darne notifica al medesimo.

Servizio di bilanciamento del gas naturale – Settlement

Con la Delibera n. 227/2021/E/gas del 1° giugno 2021, l’Autorità ha approvato il programma di due verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione gas, in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) con particolare riferimento agli anni dal 2013 al 2018. Le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare il rispetto delle disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche, la correttezza dei dati utilizzati, l’efficienza dei sistemi di misura e il corretto esercizio tecnico della rete di distribuzione in relazione ai parametri rilevanti ai fini del controllo del delta in-out, che esprime il valore della differenza fra il gas immesso nella rete di distribuzione e quello prelevato dai punti di riconsegna della medesima rete sottesa.

Con la Delibera n. 604/2021/R/com del 21 dicembre 2021, l’Autorità ha definito le modalità di compensazione delle partite di settlement derivanti dalle eccezioni di prescrizione biennale sollevate dal cliente finale e dal venditore, mantenendo le attività di compensazione dell’onere economico afferente a tali partite scollegate dai processi di settlement.


Efficienza energetica

In data 12 febbraio 2021, è stata impugnata la Delibera n. 550/2020/R/efr con cui è stato determinato il contributo tariffario relativo ai Titoli di Efficienza Energetica per l’anno 2019. Al momento, non è stata ancora fissata l’udienza di merito.

In data 18 febbraio 2021, è stata emessa sentenza con cui il TAR Lombardia ha statuito che la Delibera n. 270/2020/R/efr non ha violato il giudicato costituito dalla precedente sentenza del Tar Lombardia n. 2358/2019 relativa ai TEE che stabilisce che il D.M. del 10 maggio 2018, nella parte in cui ha quantificato in 250 €/TEE il cap al riconoscimento tariffario dei costi sostenuti per l’acquisto dei titoli, ha illegittimamente travalicato le competenze tariffarie affidate ad ARERA. La sentenza si è pronunciata solo sull’azione di nullità proposta da Italgas Reti avverso la Delibera n. 270, ma deve essere ancora esaminata l’azione di annullamento proposta avverso il medesimo provvedimento. Allo stato, si è in attesa della fissazione di una nuova udienza per la decisione dell’azione di annullamento. La sentenza n. 437 del TAR Lombardia del 18 febbraio 2021 è stata impugnata dalla società in data 18 maggio 2021. Con sentenza del 23 novembre 2021, n. 7837, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 437/2021, affermando che la Delibera 270/2020/R/efr non è affetta da nullità per violazione del giudicato. La pronuncia del Consiglio di Stato ha respinto l’azione di nullità ma ha lasciato del tutto impregiudicata l’azione di annullamento, ancora pendente dinanzi al TAR Lombardia.

In data 21 maggio 2021 è stato pubblicato il nuovo DM sui TEE che norma il quadriennio regolatorio 2021 – 2024 e aggiorna retroattivamente l’obbligo 2020 per i distributori. In aggiunta prevede la posticipazione della compliance 2020 dal 21 maggio al 16 luglio 2021 e ha introdotto un meccanismo di bilanciamento degli obblighi futuri in capo ai distributori in funzione della disponibilità di certificati.

Con la Determinazione n. 01/2020 del 16 giugno 2021, modificata successivamente con la Determinazione 06/2021 a ha aggiornato gli obblighi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di gas naturale, da conseguire nell’anno 2020 da parte dei distributori con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2018. Per le società controllate e partecipate da Italgas S.p.A., l’obbligo quantitativo per l’anno 2020, arrotondato all’unità con criterio commerciale ed espresso in numero di Certificati Bianchi, è pari a: i) 429.881 per Italgas Reti; ii) 62.226 per Toscana Energia e iii) 3.181 per Umbria Distribuzione Gas.

Con la Delibera n. 358/2021/r/efr del 3 agosto 2021, l’Autorità ha reso noto il valore del Contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2020 che risulta essere pari a 260,00 €/TEE.

Con la Determinazione n. 16/2021 del 10 novembre 2021, l’Autorità ha definito e trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica e al GSE gli obblighi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di gas naturale, da conseguire nell’anno 2021 da parte dei distributori con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2019. Per le società controllate e collegate a Italgas S.p.A., l’obbligo quantitativo per l’anno 2021, espresso in numero di Certificati Bianchi, è pari a: i) 150.380 per Italgas Reti; ii) 22.428 per Toscana Energia e iii) 1.161 per Umbria Distribuzione Gas.

Con la Delibera n. 547/2021/r/efr del 30 novembre 2021, l’Autorità ha previsto di riconoscere in via del tutto straordinaria per l’anno d’obbligo 2020, un contributo eccezionale per ogni certificato annullato nella sessione di luglio 2021, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico, e pari a 7,26 €/TEE.


Emergenza Coronavirus – principali provvedimenti dell’Autorità

Con la Delibera n. 226/2020/E/com del 23 giugno 2020 l’Autorità ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2020, per l’esecuzione del programma di verifiche ispettive ex Delibera n. 531/2019/E/com in materia di adempimenti connessi all’utilizzo del Sistema Informativo Integrato (SII).

Con la Delibera n. 432/2020/R/com del 3 novembre 2020, l’Autorità ha introdotto misure straordinarie in materia di regolazione output-based dei servizi di distribuzione gas:

  • in relazione al rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi, abbassa dal 40% al 30% l’obbligo minimo previsto per il 31 dicembre 2022, lasciando invariate le scadenze dei successivi obblighi intermedi e finale (75% al 2024 e 100% al 2025);
  • prevede che l’eventuale istanza di deroga ai termini temporali previsti dalla regolazione della qualità del servizio possa essere presentata entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2020.

Con la Delibera n. 501/2020/R/gas del 1° dicembre 2020 l’Autorità ha aggiornato le scadenze degli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas almeno nell’85% dei punti di riconsegna esistenti, con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6, al 31 dicembre 2021 per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali e al 31 dicembre 2022 per le imprese con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000. Con la Delibera n. 81/2021/R/com del 2 marzo 2021, l’Autorità ha prorogato le misure introdotte con la delibera n. 248/2020/R/com volte alla gestione della garanzia reputazionale del rating creditizio delle società di vendita nei contratti di distribuzione del gas naturale, nei casi di downgrade correlati alla situazione emergenziale da Covid-19. In particolare, l’Autorità prevede che qualora, al termine dei dodici mesi successivi al downgrade del giudizio di rating, l’agenzia emittente confermi il giudizio precedentemente espresso in ragione del contesto congiunturale connesso all’emergenza sanitaria in corso, l’utente della rete possa continuare ad avvalersi di tale giudizio nei contratti di distribuzione del gas naturale anche per i successivi dodici mesi.